EBA欧洲银行-Guidelines-on-STS-criteria-for-ABCP-securitisation_COR_IT_28页_425kb
报告摘要
Sommario dei Criteri di Semplicità, Trasparenza e Standardizzazione per le Cartolarizzazioni ABCP
1. Obblighi di Conformità e Comunicazione
- Status giuridico: I presenti orientamenti sono emessi in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti e gli altri destinatari devono conformarsi agli orientamenti, anche se questi sono rivolti principalmente agli enti.
- Notifica di conformità: Le autorità competenti devono notificare all'ABE entro una data specifica se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti. In mancanza di notifica, si ritiene che non siano conformi.
- Comunicazione delle variazioni: Ogni variazione dello status di conformità deve essere comunicata all'ABE.
- Pubblicazione: Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE.
2. Oggetto, Ambito di Applicazione e Definizioni
- Oggetto: I presenti orientamenti specificano i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) per le cartolarizzazioni ABCP.
- Ambito di applicazione: Si applicano ai requisiti a livello di operazione e di programma delle cartolarizzazioni ABCP.
- Destinatari: Rivolti alle autorità competenti e ad altri destinatari che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402.
3. Attuazione
- Data di applicazione: I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 15 maggio 2019.
- Criteri di ammissibilità chiari: I criteri devono essere determinabili da un'autorità giudiziaria in quanto elementi di fatto o di diritto.
- Divieto di ricartolarizzazione: Le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere quelle verso debitori o garanti con affidabilità creditizia deteriorata, salvo se esiste un garante con affidabilità non deteriorata.
- Esposizioni in stato di default: Devono essere interpretate ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) 575/2013 e degli orientamenti dell'ABE.
- Pagamenti effettuati: Il pagamento deve essere effettuato al momento del trasferimento e può includere localazioni, capitale o interessi.
- Scadenza rilevante: Si riferisce alla scadenza legale iniziale e non alla durata residua.
- Esenzione per la dipendenza alla vendita delle attività: Le esposizioni non devono superare il 50% del valore totale iniziale e devono essere distribuite in modo sufficiente.
- Adeguata attenuazione del rischio: Deve essere garantita attraverso misure sufficientemente solide, come derivati o fondi di riserva, e deve essere comunicata agli investitori.
4. Criteri Specifici
4.1 Semplicità, Trasparenza e Standardizzazione (STS)
- Vendita effettiva: Deve essere confermata con un parere legale da un consulente qualificato.
- Rischi di revocatoria e riquivalificazione: Devono essere valutati e documentati.
- Criteri di ammissibilità per esposizioni trasferite alla SSPE: Devono soddisfare condizioni specifiche relative a operazioni ABCP e a standard di qualità creditizia.
4.2 Dati storici e performance
- Dati esterni: Possono essere utilizzati se il venditore non è in grado di fornire dati conformi.
- Esposizioni sostanzialmente analoghe: Devono soddisfare condizioni simili a quelle dell'articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402.
4.3 Flussi di pagamento e omogeneità
- Calcolo della durata media ponderata: Deve considerare solo i rimborsi del capitale e non le ipotesi di lavoro anticipato.
- Obblighi delle esposizioni sottostanti: Devono essere omogenee e conformi ai criteri STS.
- Nessun valore mobiliare: Le esposizioni sottostanti non dovrebbero includere valori mobiliari.
5. Regole Comuni e Derivati
- Regole comuni: Deve includere l'ISDA o analoghe norme nazionali consolidate.
- Derivati: Possono essere utilizzati esclusivamente per la copertura diretta del rischio e non per scopi speculativi.
- Documentazione dei derivati: Deve prevedere misure di copertura in caso di perdita di merito di credito della controparte.
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